Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente: « Nei primi trenta mesi di attività
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
cinque anni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
anni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e
Legge Costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia.
presidente e il vice presidente durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra